Patentino fitosanitario
Il DPR n. 290 del 23.04.2001 agli artt. 25, 26 e 27 prevede disposizioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi (“patentino”).
In particolare, l’art. 26 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età “ed abbiano ottenuto una valutazione positiva”, mentre l’art. 27 dispone che le regioni “organizzano appositi corsi di aggiornamento per l’istruzione e l’addestramento” degli interessati al rilascio/rinnovo del patentino. Il secondo comma prevede che “tali corsi di aggiornamento si intendono obbligatori ai fini delle previste valutazioni”.
GUIDA ALL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Regione Piemonte)
(Regione Piemonte)
OBIETTIVI
Patentino Fitosanitario
CONTENUTI:
D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti […]
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Art. 25. Autorizzazione all’acquisto
1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 26.
2. L’accertamento dell’identità dell’acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’allegato 1.
Art. 26. Rilascio di autorizzazione all’acquisto [35]
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 25 viene rilasciata, dall’ufficio regionale competente, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva.
2. La valutazione ha lo scopo di accertare che l’interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.
3. La valutazione di cui al comma 2 viene effettuata secondo le modalità indicate da ciascuna regione.
4. L’autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza e la fotografia del richiedente.
5. L’autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all’articolo 27.
5-bis. La validità dell’autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l’autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari [36].
6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.
Art. 27. Corsi di aggiornamento [37]
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici interessati, nonché i privati, d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale, organizzano appositi corsi d’aggiornamento per l’istruzione e l’addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.
2. Tali corsi di aggiornamento si intendono obbligatori ai fini delle previste valutazioni.
3. Da tali corsi di aggiornamento sono esentati i soggetti di cui all’articolo 23, comma 5, e all’articolo 26, comma 6.]
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Per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari classificati “molto tossici” “tossici” e “nocivi”, è obbligatorio per l’acquirente di essere in possesso di una specifica autorizzazione (patentino) la cui validità è di 5 anni (D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 artt. 25, 26 e 27).
Il rilascio del patentino è subordinato al superamento di un esame al termine della frequenza di un corso sul rischio chimico derivante dall’uso dei su citati prodotti.
DESTINATARI
Lavoratori stagionali del settore agricoltura
Studenti dell’ultimo anno degli studi agrari del territorio piemontese o studenti universitari delle facoltà di Agraria, Veterinaria, Scienze Naturali o Biologiche.
Sono disponibili in quota del 30% posti per altri destinatari
STRUMENTI E MODALITA’
I corsi si svolgono nell’area ex-Istituto “C.A.Bonafous” a Chieri.
GUIDA ALL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Regione Piemonte)
DURATA: 20 ore.